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R.C.
In Italia, per condurre un'automobile è necessario che questa sia assicurata sulla responsabilità civile (Rc).
Lo ha stabilito la legge 990 del 24 dicembre 1969 (e successive modifiche), che rende obbligatoria la polizza RC Auto ed obbliga le compagnie assicurative a risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro l'importo del massimale assicurato, a fronte del pagamento di un premio da parte dell'assicurato.
La Rc auto obbligatoria è disciplinata dal Codice delle assicurazioni, pienamente operativo a partire dal gennaio 2007.
A partire dall’11 dicembre 2009 sono obbligatori massimali pari ad almeno 2,5 milioni di euro per sinistro con danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 500mila euro per sinistro con danni alle cose. Successivamente, entro l’11 giugno 2012, queste cifre verranno raddoppiate.

A.R.D. = Auto Rischi Diversi
A differenza di quanto accade con la R.C.A., le coperture assicurative ARD possono variare in termini di garanzia prestata ed essere prpoposte a condizioni notevolmente diverse o addirittura non offerte. 
Le polizze Rischi Diversi, infine, possono contenere clausole che indicano un limite massimo di risarcibilità, scoperti e franchigie.
Tra le polizze del settore Auto Rischi Diversi ci sono: Furto e incendio - Guasti accidentali - Kasko - MiniKasko - Infortuni del conducente - Assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida - Eventi atmosferici - Atti vandalici e/o sociopolitici - Assistenza

Scoperto e franchigia sono quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato.
Lo scoperto è espresso in forma percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
La franchigia è sempre espressa in cifra fissa per cui la sua entità è pressocchè nota anche prima del verificarsi del danno.
la franchigia può essere a sua volta Assoluta o Relativa
Assoluta è la franchigia applicabile qualunque sia l'entità del danno ed il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato.
Relativa è applicabile solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia. In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
In ogni caso, il risultato che si vuole ottenere con l'applicazione di franchigie o scoperti è la diminuzione del costo medio del danno e/o della frequenza di danno.

Massimale è la Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno