R.C.
In Italia, per condurre
un'automobile è necessario che questa sia assicurata sulla responsabilità civile
(Rc).
Lo ha stabilito la legge 990 del 24 dicembre 1969 (e successive
modifiche), che rende obbligatoria la polizza RC Auto ed obbliga le compagnie
assicurative a risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione del
veicolo assicurato entro l'importo del massimale assicurato, a fronte del
pagamento di un premio da parte dell'assicurato.
La
Rc auto obbligatoria è disciplinata dal Codice delle assicurazioni, pienamente
operativo a partire dal gennaio 2007.
A
partire dall’11 dicembre 2009 sono obbligatori massimali pari ad almeno 2,5
milioni di euro per sinistro con danni alle persone, indipendentemente dal
numero delle vittime, e a 500mila euro per sinistro con danni alle cose.
Successivamente, entro l’11 giugno 2012, queste cifre verranno
raddoppiate.
A.R.D. = Auto
Rischi Diversi
A
differenza di quanto accade con la R.C.A., le coperture assicurative ARD possono
variare in termini di garanzia prestata ed essere prpoposte a condizioni
notevolmente diverse o addirittura non offerte.
Le polizze Rischi Diversi, infine, possono
contenere clausole che indicano un limite massimo di risarcibilità, scoperti e
franchigie.
Tra le polizze del settore Auto
Rischi Diversi ci sono: Furto e incendio - Guasti accidentali - Kasko -
MiniKasko - Infortuni del conducente - Assicurazione relativa alla sospensione
della patente di guida - Eventi atmosferici - Atti vandalici e/o sociopolitici -
Assistenza
Scoperto e
franchigia
sono quella parte di danno che resta a carico
dell'assicurato.
Lo scoperto
è espresso in forma
percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a
priori.
La franchigia
è sempre espressa in
cifra fissa per cui la sua entità è pressocchè nota anche prima del verificarsi
del danno.
la
franchigia può essere a sua volta
Assoluta o
Relativa
Assoluta
è la franchigia
applicabile qualunque sia l'entità del danno ed il suo ammontare rimane in ogni
caso a carico dell’assicurato.
Relativa è
applicabile solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia. In questo
caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno
della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è
inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde
l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza
tener conto della franchigia.
In ogni caso, il
risultato che si vuole ottenere con l'applicazione di franchigie o scoperti è la
diminuzione del costo medio del danno e/o della frequenza di
danno.
Massimale
è
la
Somma massima
liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del
danno