FIDEJUSSIONI e CAUZIONI
La fidejussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia personale di un terzo, che si obbliga verso il creditore a garantire l'adempimento del debitore. Anche se spesso ha natura accessoria rispetto ad un'obbligazione principale sorta tra creditore e debitore, tale contratto viene stipulato tra creditore e fidejussore, non essendo necessario che il debitore presti il proprio consenso.
L'art. 1938 c.c., nella sua nuova formulazione, ha implicitamente consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri), aggiungendo che in questo caso il contratto debba prevedere l'importo massimo garantito.
La cauzione è uno strumento di previdenza imprenditoriale che permette di programmare la propria attività al riparo da inaspettate disavventure connesse ai ricorrenti clima di recessione economica.
Tipologia:
- Fidejussioni sul fare, garantiscono la corretta esecuzione di un impegno contrattuale per l'esecuzione di ogni tipo di lavoro e/o fornitura
- Fidejussioni sul dare, garantiscono un pagamento, nei termini, stabilito da un contratto
Servono a : Imprese operanti in tutti i settori, Libero Professionisti, Associazioni no-profit, Persone Fisiche
Principali utilizzi = Settore edile, Settore immobiliare, Erogazione servizi, Settore finanziario
I vantaggi delle polizza fidejussorie rilasciate da Intermediari Finanziari rispetto alle fideiussioni bancarie e assicurative sono: minor costo, minori controgaranzie, non impegnano il "castelletto bancario", tempi di emissione ridotti, gli importi garantiti non vengono inseriti nella centrale dei rischi" bancari.
LA FIDEJUSSIONE PUO' ESSERE:
- A semplice richiesta: prevedono che il beneficiario, in caso di insolvenza da parte del contraente, si reca con il contratto direttamente presso chi ha emesso la polizza per riscuotere quanto gli è dovuto.
- A perdita definitiva: in caso di insolvenza da parte del contraente il beneficiario prima di riscuotere quanto gli è dovuto deve attendere l'ultimo grado di giudizio fino al fallimento del contraente.