Studio A di M. Ciancio e C.
Per coprire i rischi
legati alla durata della vita umana creando una garanzia al beneficiario o ai
beneficiari che è l’erogazione di una determinata somma al verificarsi di un
evento connesso con la vita dell’assicurato.
Esistono infatti varie tipologie di polizza vita in
ordine alla loro funzione:
“caso morte” sono
polizze a "puro rischio" che hanno la funzione specifica di liquidare una
specifica somma agli eredi dell'assicurato in caso di premorienza dello stesso,
questo tipo di polizza trova ragione nell'intento di voler evitare che la
scomparsa dell’assicurato sia causa di difficoltà economiche per i soggetti che
dipendono da lui economicamente.
Le “caso
morte” possono essere di due tipologie:
-
“a vita
intera”: l’assicuratore copre l’intera vita dell’assicurato e quindi non c'è nè un
termine contrattuale prefissato nè c'è certezza sul momento in cui si
verificherà l'evento ma la certezza che la somma verrà comunque
liquidata..
-
“temporanea”: l’assicuratore pagherà la somma
prestabilita solo a condizione che l'evento si verifichi entro il periodo per il
quale è stato stipulato il contratto.
“caso
vita” che hanno una finalità più
prettamente previdenziale.
Esse prevedono infatti l’erogazione di una prestazione
sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita sia in caso di
premorienza.
Esse garantiscono che il beneficiario disponga ad una
prefissata scadenza di un capitale minimo garantito liquidabile per intero o in
assegni rivalutabili a durata certa o di una rendita.
Queste polizza palesano quindi una certa finalità
previdenziale in quanto il beneficiario potrebbe usufruire di "plus" economico
per integrare la pensione piuttosto che altre forme di
rendita.
In queste polizze il caso di premorienza
dell'assicurato comporta, a seconda delle polizze, una prestazione da parte
dell'assicuratore che va dalla restituzione dei premi versati ad una somma più
alta o magari ancora una somma specifica prefissata.
"long term
care",
esse sono particolari
polizze che prevedono prestazioni in forma
monetaria o in natura, ad esempio servizi erogati al
cliente.
In entrambi i casi si ha diritto alla prestazione nel
caso in cui il contraente, pur non essendo affetto da una malattia specifica,
non sia in grado di svolgere in maniera autosufficiente le funzioni quotidiane
per cui ha bisogno di assistenza domiciliare o presso centri
specializzati.