LA SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE R.C.A.
Nel rispetto del dettato normativo, il Cliente può esercitare il diritto di “sospensione volontaria” della copertura R.C.A. tramite formale comunicazione alla Società (resa con autocertificazione sottoscritta) in cui indichi il termine di scadenza della sospensione, nel rispetto dei seguenti requisiti: a) il termine di scadenza della sospensione può essere prorogato più volte, previo invio di nuova autocertificazione sottoscritta, almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso; b) la sospensione non può avere una durata complessiva superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità di polizza; c) la sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione dell’informazione nella banca dati della Motorizzazone Civile. Se tale data risultasse successiva a quella di sospensione richiesta, la Società ne dovrà dare tempestiva comunicazione all’assicurato. Per i motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri, il Decreto precisa che la durata complessiva della sospensione non può essere superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità di polizza;
il termine di sospensione può essere prorogato più volte previa la formale comunicazione alla Società resa tramite autocertificazione sottoscritta da effettuarsi almeno 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.
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